top of page
  • Immagine del redattoreMariasole Valentini

TUTELA DEI DIRITTI E CODICE DEONTOLOGICO DELLO PSICOLOGO: Il rapporto tra cliente e psicologo.

Lo psicologo è un professionista che, a seguito di una adeguata formazione universitaria pari a 5 anni di studio, un tirocinio post-lauream di un anno e dopo aver sostenuto un Esame di Stato, si iscrive all’ Albo professionale di una regione o Provincia italiana; senza questa iscrizione (Albo psicologi, sezione A) non si è psicologi ma dottori in psicologia e non si può esercitare l’attività.

Lo psicologo si occupa della salute mentale della persona e lavora per favorirne il benessere, allargando il suo operato anche alle famiglie, ai gruppi, agli organismi sociali e alla comunità. Si occupa di psicopatologia ovvero di disturbi psichici e patologie ad essi connessi e di tutte quelle situazioni individuali e relazionali, che sono fonte di disagio e sofferenza: per questo gli obiettivi principali sono il favorire un cambiamento, potenziare le risorse già presenti nell’individuo e accompagnare le persone, le coppie, le famiglie e le organizzazioni quali ad esempio le scuole o le aziende, gli ospedali, i servizi per l’infanzia e l’adolescenza, le comunità terapeutiche, le residenze per anziani, in momenti di particolare criticità, attraverso strumenti di diagnosi, di prevenzione, cura e riabilitazione scientificamente validati. Altri ambiti di intervento sono quelli della psicologia penitenziaria, transculturale, della neuropsicologia, psicologia del traffico, dello sport, dell’emergenza.


www.mariasolevalentini.com
tutela dei diritti e codice deontologico degli psicologi

Nel rapporto professionale tra utente e psicologo, attraverso il Codice Deontologico (artt. 11-12-13), lo psicologo stesso è tenuto al rispetto del segreto professionale per cui il cliente ha il diritto di potersi confidare e di essere tutelato dalla dispersione delle informazioni che confida; inoltre, da parte del professionista l’intervento è sospeso di qualsiasi giudizio, rispettando la volontà e i pensieri del cliente (art. 4).

Nella consapevolezza della delicatezza di tale intervento e dell’efficacia di una relazione professionale adeguata, non ci possono essere coinvolgimenti di altra natura: lo psicologo non può essere un amico né instaurare un rapporto sentimentale e/o sessuale, evitando rapporti che possano interferire con l’attività professionale stessa e dunque anche con la sua efficacia (art. 28).

Infine lo psicologo instaura un rapporto di verità con il cliente, in merito all’ efficacia dell’intervento, non generando false illusioni e conservando la libertà di scelta di chi gli sta di fronte; per questo può valutare di interrompere il rapporto professionale qualora si renda conto della mancanza di benefici della cura (art. 27). Nell’ esercizio della professione lo psicologo non può ricevere né pretendere alcuna forma di compenso diverso da quello che corrisponde alla prestazione professionale stessa (art. 30) e di cui ha già fornito l’informazione all’ utente.


bottom of page